STUDIO ANSALDI S.R.L.
ELABORAZIONI CONTABILI PER LE AZIENDE
CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611
Spett.le Azienda
ALBA, lì 3 maggio 2018
OGGETTO: Esoneri contributivi INPS per coltivatori diretti e imprenditori agricoli.
Spettabile Azienda,
la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha previsto un nuovo incentivo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Per chiarirne l’operatività, l’Inps ha emanato la circolare n. 36/2018, che qui di seguito viene riassunta nei suoi tratti peculiari.
Caratteristiche del beneficio
L’incentivo, per espressa previsione della norma sopra citata, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è applicabile nei limiti dal c.d. de minimis:
· ai coltivatori diretti (CD);
· agli imprenditori agricoli professionali (IAP);
che abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola (con iscrizione nella previdenza agricola) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 e che non abbiano compiuto quaranta anni d’età alla data d’inizio della nuova attività imprenditoriale agricola.
Il beneficio introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, consiste nell’esonero dal versamento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, secondo la misura di seguito indicata:
· esonero del 100% per i primi 36 mesi di attività;
· esonero del 66% per gli ulteriori 12 mesi;
· esonero del 50% per gli ulteriori 12 mesi.
L’esonero in parola ha ad oggetto la quota Ivs e il contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, L. 160/1975, cui sono tenuti gli IAP e i CD per l’intero nucleo. Sono esclusi pertanto dall’agevolazione i seguenti contributi:
· il contributo di maternità;
· il contributo Inail, dovuto dai soli coltivatori diretti.
Per ciò che riguarda la misura dell’esonero in questione, con riferimento al limite de minimis previsto dalla normativa vigente, si rammenta che il coltivatore diretto può richiedere il beneficio per l’intero nucleo familiare ovvero solo per se stesso come titolare o per se stesso e alcuni componenti del nucleo. Nei fatti, quindi, il coltivatore diretto richiedente può modulare la propria domanda di ammissione al beneficio, specificando se l’esonero sia richiesto per l’intero nucleo familiare ovvero solo per se stesso in qualità di titolare e per alcuni componenti il nucleo familiare. Si precisa che le eventuali variazioni del nucleo familiare intervenute successivamente all’accoglimento della domanda non producono effetti sul beneficio concesso.
Cumulo con altri benefici
L’esonero in argomento, come anticipato, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Pertanto, si precisa che nei casi di concorrenza di più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (ad esempio ultra 65 anni con riferimento ai soli coadiuvanti e esonero contributivo in oggetto, o premio Inail) sarà applicata da parte dell’Istituto, in sede di tariffazione, l’agevolazione più favorevole per il contribuente.
Presupposti
La fruizione dell’esonero è subordinata alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, L. 296/2006, inerente le seguenti condizioni:
· adempimento degli obblighi contributivi;
· osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
· rispetto degli altri obblighi di legge;
· rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’esonero spetta, inoltre, a condizione che vengano rispettati i limiti previsti dai Regolamenti UE relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, pari, per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, a 15.000 euro. A tal proposito si ribadisce che, al fine della verifica del contenimento del beneficio entro il limite dei 15.000 euro, si tiene conto degli esoneri e delle riduzioni contributive applicabili nei 2 anni precedenti la domanda (2017 e 2016), dell’anno in corso (2018) e dei 2 anni successivi (2019 e 2020).
Procedura di comunicazione
I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali - una volta concluso il processo d’iscrizione alla gestione previdenziale autonomi agricoli, con conseguente comunicazione dell’avvenuta attribuzione del relativo Codice Azienda - che intendono fruire del beneficio, devono inoltrare all’Inps domanda di ammissione all’incentivo.
La presentazione dell’istanza si effettua accedendo, nell’ambito dei servizi telematici del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” – “Invio comunicazione”, dove è disponibile il modello telematico “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2018 (CD/IAP2018)”.
La domanda deve essere inoltrata all’Inps esclusivamente in via telematica, avvalendosi dei moduli disponibili all’interno del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli. Non saranno prese in considerazione le domande presentate in formato cartaceo.
L’Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà le verifiche in merito al possesso dei requisiti per l’accesso all’esonero e comunicherà l’eventuale ammissione al beneficio esclusivamente in modalità telematica nell’apposito campo “esito” del medesimo modulo di istanza. Nella comunicazione di ammissione al beneficio sarà, altresì, indicato, per ciascun anno, l’importo del beneficio presuntivamente spettante. Nell’ipotesi di mancata ammissione al beneficio nel campo “esito” del modulo sarà comunicato il diniego all’istanza di ammissione con indicazione della motivazione.
Per le iscrizioni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per le quali vi è comunque l’attribuzione del Codice Azienda, ma non ancora perfezionate in quanto incomplete di tutte le informazioni necessarie, le domande di ammissione al beneficio saranno acquisite e poste nello stato di "sospese". Una volta acquisiti tutti gli elementi, la domanda di ammissione al beneficio sarà automaticamente elaborata e l’esito attribuito all’istanza sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli (ammissione/rigetto); contestualmente sarà inviata una comunicazione (con invito ad accedere al Cassetto) all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione al beneficio.
Applicazione dell'esonero contributivo
L’esito attribuito all’istanza sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli. In sede di tariffazione, per tutte le posizioni per le quali sia stata presentata domanda di beneficio (MODULO CD/IAP2018) e la stessa sia stata processata con esito positivo, sarà applicato l’esonero dal versamento nella misura indicata di seguito:
· 100% per i primi 36 mesi a decorrere dalla data di inizio dell’attività;
· 66% per gli ulteriori 12 mesi massimo;
· 50% per gli ulteriori 12 mesi massimo.
La somma calcolata a titolo di esonero sarà contenuta nel prospetto relativo al dettaglio contributivo alla voce “esonero ex Legge 205/2017”, visualizzabile nel Cassetto previdenziale autonomi agricoli.
Con la circolare n. 32/2018, inoltre, l’Inps ha fornito, in tema di esonero contributivo per i CD e IAP di cui alla Legge di Bilancio 2017, i chiarimenti relativi all’applicazione del regime de minimis ai coltivatori diretti e la possibilità per i medesimi, in sede di presentazione della relativa istanza, di modulare la domanda di ammissione al beneficio, specificando se l’esonero sia applicato all’intero nucleo familiare ovvero solo a se stessi o ad alcuni dei componenti il nucleo familiare.
L’esonero ha ad oggetto la quota per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Ivs) e il contributo addizionale cui è tenuto lo IAP e il CD per l’intero nucleo ed è applicabile nei limiti previsti per gli aiuti de minimis. Per il settore agricolo, il de minimis è pari a 15.000 euro nell’arco dei 3 esercizi finanziari. Pertanto, l’esonero contributivo è riconosciuto esclusivamente entro tali limiti del regime de minimis. Conseguentemente, in caso di superamento delle predette soglie de minimis, l’esonero non potrà essere concesso, neppure per la parte che non superi detti massimali.
Aiuti de minimis
Per le istanze di esonero accettate, il titolare dell’azienda deve comunicare, in modalità telematica, gli aiuti in regime de minimis che la stessa azienda dovesse ricevere successivamente.
Il modello da utilizzare per le predette comunicazioni, denominato “Esonero contributivo per CD e IAP – De Minimis”, è disponibile nel Cassetto previdenziale autonomi agricoli a partire dal 15 marzo.
Nelle fattispecie in cui l’aiuto comporti il superamento del limite del de minimis, il titolare beneficiario conserva, rinunciando all’aiuto, il diritto all’esonero ex L. 232/2016. In caso contrario, l’esonero verrà revocato con effetto retroattivo.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Con i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
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